Nomina. Compiti. Responsabilità.
L’attività di cantiere è un processo lavorativo complesso che può coinvolgere un numero variabile di aziende, lavoratori e professionisti. Tra i soggetti con maggiore responsabilità abbiamo il Direttore dei Lavori. È la figura tecnica nominata dal committente e ha un ruolo centrale nell’esecuzione dei lavori. Ha il compito di verificare l’esatta esecuzione delle opere, la qualità dei materiali e delle lavorazioni e in generali, processi, metodi e tempistiche. Di fatto rappresenta un coordinatore per l’esecuzione, in quanto dovrà verificare le lavorazioni eseguite e e pianificare e gestire correttamente le attività.
Normativa.
Nel corso dell’esecuzione dell’opera il committente ha il diritto di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” (art. 1662 del Codice civile). Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il direttore dei lavori.
Se nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa, nell’appalto di lavori pubblici la sua designazione è obbligatoria, come prevede lo stesso art. 24 comma 1 del Codice appalti:
“la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il direttore dei lavori individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto”.
Il compito principale del direttore dei lavori è quello di assistere e sorvegliare i lavori, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.
