La SCIA è un documento essenziale per chi desidera avviare lavori di ristrutturazione, ampliamento o manutenzione straordinaria del proprio immobile. Gestire correttamente le pratiche edilizie è cruciale per evitare abusi edilizi e le relative sanzioni. Scopriamo nel dettaglio cos’è la SCIA edilizia, quali interventi richiedono questo documento, e i costi associati.
Cos’è la SCIA: definizione
La SCIA edilizia, che sta per segnalazione certificata di inizio attività, è un titolo abilitativo indispensabile quando l’intervento da realizzare coinvolge le parti strutturali di un edificio.
I titoli abilitativi sono le autorizzazioni necessarie per intraprendere attività edilizie e sono disciplinati dal Titolo II del D.P.R. 380/01.
La SCIA deve essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi ne ha diritto allo sportello unico per l’edilizia, ed è obbligatoria; in caso contrario si rischia di commettere un abuso edilizio, con possibili sanzioni.

Introdotta con la legge 122 del 30 luglio 2010, che l’ha sostituita alla DIA (Denuncia di Inizio Attività), la SCIA è stata successivamente regolamentata in modo più dettagliato dal Decreto SCIA 2 (D.lgs. 222/2016).
A cosa serve la SCIA
La SCIA edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è necessaria per realizzare lavori di ristrutturazione su un immobile che non rientrano nell’edilizia libera e non richiedono un permesso di costruire (PdC) o una CILA.
In sostanza, la SCIA è richiesta per interventi che interessano gli elementi strutturali dell’edificio, senza modificarne la volumetria, la sagoma, la superficie e i prospetti.
Grazie alla SCIA, è possibile effettuare lavori di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e cambi di destinazione d’uso dell’immobile.
SCIA: normativa di riferimento
La SCIA è regolata principalmente dal:
- D.P.R. 380/01 (testo unico edilizia), che elenca gli interventi per i quali è richiesta;
- Legge 241/1990 che ne definisce la natura giuridica e il relativo procedimento, in particolare l’articolo 19 che introduce e regolamenta la SCIA come titolo abilitativo;
- D.Lgs. 222/2016, “Decreto SCIA 2”, che ha successivamente modificato l’impianto normativo
Decreto SCIA 2
Il Decreto SCIA 2 ha rafforzato e chiarito la disciplina della SCIA nel settore edile, fornendo definizioni più precise degli interventi ammissibili e delle rispettive procedure. Le principali modifiche includono:
- Ambito di applicazione: Vengono individuati più chiaramente gli interventi edilizi realizzabili utilizzando la SCIA anziché il titolo edilizio. Tra queste rientrano le manutenzioni straordinarie su parti strutturali degli edifici e le ristrutturazioni che non aumentino la volumetria;
- Tempistiche: Si precisa che il termine di 18 mesi a disposizione del Comune per esercitare il proprio potere di autotutela decorre dalla scadenza del termine di legge per l’adozione di misure inibitorie o conformative, anziché dalla data di presentazione della SCIA;
- Avviso certificato di abitabilità: È disciplinato in modo più approfondito l’avviso certificato di abitabilità, confermando le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell’edificio. Si chiarisce che la presente informativa può applicarsi a singoli immobili, porzioni, o singole unità;
- Sanzioni: Sono introdotte sanzioni pecuniarie per la mancata presentazione della comunicazione certificata di abitabilità quando prevista.
Interventi soggetti alla pratica SCIA
Secondo l’articolo 22 del D.P.R. 380/01, la SCIA edilizia deve essere presentata per le seguenti tipologie di lavori:
- Lavori di manutenzione straordinaria, se interessano parti strutturali dell’edificio;
- Interventi di restauro e risanamento conservativo, se interessano parti strutturali dell’edificio;
- Lavori di ristrutturazione edilizia che non necessitano di concessione edilizia.
Inoltre la SCIA può essere utilizzata per:
- Variazioni ai permessi di costruire purché:
- Non incidere su parametri e volumetrie urbanistiche;
- Non modificare la destinazione d’uso o la categoria dell’edificio;
- Non alterare la forma dell’edificio se sottoposto a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- Non violare alcuna condizione indicata nel permesso di costruire.
- Variazioni alle licenze edilizie che non costituiscono modifica sostanziale, purché conformi alla normativa urbanistica ed edilizia e attuate previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa in materia di vincoli paesaggistici (secondo D.Lgs. 42/2004), geologici, ambientali e tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, nonché altre norme di settore.
Esempi di interventi che richiedono la SCIA edilizia
Per capire al meglio l’utilità della SCIA, ecco alcuni esempi di interventi per i quali è necessario presentare questa segnalazione:
- apertura o chiusura di porte o finestre in un muro portante;
- costruzione di scale interne o esterne;
- costruzione o rifacimento di tetti o solai;
- consolidamento di travi o pilastri portanti;
- costruzione di balconi o terrazzi;
- creazione di pozzi.
Per qualsiasi intervento, è sempre bene consultare i regolamenti locali e comunali che potrebbero prevedere delle disposizioni specifiche e diverse.
Chi presenta la SCIA?
La SCIA può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da persona autorizzata, accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato (come architetto, geometra, ingegnere, ecc.) che certifichi:
- la conformità delle opere previste agli strumenti urbanistici approvati;
- rispetto delle normative di settore applicabili (sicurezza, salute ed igiene, ecc.)
Inoltre, se il proprietario non è unico proprietario dell’immobile, dovrà essere allegata una dichiarazione di consenso di terzi.
Tempi per la SCIA
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività. Il richiedente deve possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per iniziare l’attività al momento della presentazione. La SCIA può però essere consegnata anche il giorno stesso dell’inizio dei lavori, senza attendere i 30 giorni come prima prevedeva la DIA. Una volta presentata la SCIA, i lavori potranno iniziare immediatamente. Il Comune ha 30 giorni di tempo per effettuare accertamenti e verificare la correttezza della notifica. Se vengono riscontrati problemi, il comune può richiedere documentazione aggiuntiva o, nei casi più gravi, interrompere i lavori. La SCIA ha validità 3 anni. Se i lavori non verranno completati entro tale termine sarà necessario presentare una nuova SCIA.
Dove e come presentare la SCIA?
La Comunicazione Certificata di Inizio Attività Edilizie (SCIA) deve essere presentata on-line allo Sportello Unico delle Costruzioni (SUE) dal proprietario dell’immobile sottoposto a ristrutturazione. La responsabilità della compilazione della SCIA spetta però al professionista incaricato dei lavori, come un ingegnere, un architetto o un geometra, che solitamente si occupa anche dell’invio della documentazione al Comune. Al termine dei lavori dovrà essere inviato anche un avviso di ultimazione al SUE.
Procedura per ottenere la SCIA edilizia
La procedura per la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è dettagliata e richiede diversi passaggi:
- compilazione del modulo;
- invio del modulo con la documentazione necessaria: alla SCIA devono essere allegati vari documenti con relazione tecnica a firma del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti, etc.;
- inizio lavori: dopo aver presentato la SCIA, è possibile iniziare i lavori senza attendere ulteriori permessi o autorizzazioni comunali;
- comunicazione di fine lavori: una volta terminati i lavori, è necessario comunicare la data di fine lavori allo Sportello Unico per l’Edilizia e presentare il certificato di collaudo finale e la ricevuta della variazione catastale o una dichiarazione che l’opera non ha comportato modifiche del classificazione.
Documenti per la SCIA
I documenti necessari per presentare la SCIA edilizia sono:
- elaborati grafici (planimetria, rilievo topografico, piante quotate, sezioni in scala, ecc.);
- relazione tecnica asseverata a firma di un tecnico abilitato, attestante la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e ambientale dei locali;
- relazione tecnica illustrativa dell’intervento;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
- dichiarazione del richiedente sui rifiuti inerti derivanti dai lavori;
- ricevute di pagamento dei diritti di segreteria, se dovuti;
- documentazione comprovante il requisito professionale del dichiarante (per attività commerciali alimentari o di somministrazione);
- procura speciale per la presentazione telematica della SCIA al SUAP (se non presentata direttamente dal titolare);
- eventuali atti, pareri o verifiche di altri enti competenti (es. Vigili del Fuoco, ASL, ARPA).
Principali tipi di SCIA
I diversi tipi di SCIA si differenziano principalmente per le tempistiche di avvio dei lavori e per la necessità di acquisire ulteriori atti o autorizzazioni prima dell’inizio delle attività edilizie.
I principali tipi di SCIA in ambito edilizio sono:
- SCIA normale;
- SCIA alternativa o SuperSCIA;
- SCIA unica;
- SCIA condizionata.
SCIA Normale
La SCIA standard è uno strumento amministrativo utilizzato per le attività edilizie minori, come le manutenzioni straordinarie. Questo tipo di SCIA non può alterare i parametri fondamentali dell’edificio come il volume totale, la facciata o l’ubicazione dell’edificio. È disciplinato dall’articolo 22, comma 1 del Codice dell’Edilizia (TUE), D.P.R. N. 380/01.
Introdotta per semplificare e velocizzare l’avvio di attività edilizie minori, la SCIA normale riduce burocrazia e tempi di attesa. È però fondamentale che la documentazione presentata sia completa e rispetti le normative vigenti per evitare sanzioni e sospensioni dal lavoro.
SCIA alternativa al PdC
La SCIA alternativa al Permesso di Costruire, detta anche “Super SCIA”, consente di effettuare interventi edilizi significativi senza la necessità di richiedere il permesso di costruire tradizionale. Tale procedura è disciplinata dall’articolo 23 del D.P.R. 380/2001.
La SCIA alternativa prevede un iter semplificato per gli interventi edilizi di maggiore entità, consentendo l’avvio dei progetti più rapidamente rispetto al tradizionale permesso di costruire, a condizione che siano rispettate le specifiche norme e requisiti delle leggi vigenti.
Questo processo è necessario per interventi di ristrutturazione importanti che comprendono modifiche sostanziali come cambiamenti di volume e di facciate, alterazioni d’uso degli edifici nei centri storici e cambiamenti nella forma degli edifici protetti.
Oltre che per le ristrutturazioni importanti, la SCIA alternativa può essere utilizzata per progetti di nuova costruzione o di ricostruzione urbana, disciplinati da piani attuativi che contengono specifici indirizzi planivolumetriche, tipologici, formali e costruttivi.
SCIA unica
La SCIA unica rappresenta una soluzione innovativa e semplificata per l’avvio di attività che richiedono la presentazione di molteplici SCIA settoriali. Introdotto dal D.L. 126/2016, consente di riunire in un unico report tutte le comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l’avvio di un’attività.
Obiettivo primario della SCIA unica è ridurre i tempi e snellire l’iter burocratico. Invece di presentare una SCIA individuale per ogni settore interessato, il richiedente può presentare un’unica SCIA presso lo sportello unico competente, che inoltrerà la documentazione a tutte le amministrazioni interessate.
La SCIA unica non solo semplifica la procedura ma permette anche di iniziare l’attività lo stesso giorno in cui viene effettuata la segnalazione, eliminando la necessità di attendere l’approvazione di ogni singola SCIA, purché tutte le condizioni e i requisiti siano rispettati.
SCIA condizionata
La SCIA condizionale richiede l’ottenimento delle autorizzazioni da parte di altre autorità competenti prima di iniziare l’attività di costruzione. Ciò significa che le necessarie autorizzazioni dovranno essere ottenute preventivamente da altri uffici o amministrazioni. Quando un’attività soggetta a SCIA necessita di tali autorizzazioni, il soggetto deve presentare, unitamente alla SCIA, le relative istanze allo Sportello Unico per le Costruzioni. Lo Sportello Unico rilascia una ricevuta attestante la presentazione della domanda e organizza un convegno per raccogliere i pareri e le autorizzazioni necessarie. La SCIA condizionale consente l’avvio delle attività di costruzione ma comporta un processo più complesso rispetto alla SCIA standard, richiedendo il rispetto di tutte le condizioni e requisiti per garantire la validità e l’efficacia della notifica.
Come si fa la SCIA?
I dati da inserire per la compilazione della SCIA sono i seguenti:
- dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati ditta (nome, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati del procuratore/delegato;
- dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 relative a:
- titolarità dell’intervento;
- opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti comuni oppure riguardano parti comuni).
- qualificazione dell’intervento;
- data di inizio;
- individuazione del tipo di SCIA:
- SCIA;
- SCIA unica;
- SCIA condizionata.
- dichiarazione che l’intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:
- intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera) (D.P.R. 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d). Punti 4, 6 e 7 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del D.Lgs. 222/2016);
- intervento in corso di esecuzione, con pagamento di sanzione (D.P.R. 380/2001, articolo 37, comma 5), e pertanto si allega sanatoria dell’intervento realizzato in data conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (D.P.R. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del D.Lgs. 222/2016);
- variante in corso d’opera a permesso di costruire che non incide sui parametri urbani e non costituisce variante essenziale (D.P.R. 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis. Punti 35 e 36 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del D.Lgs. 222/2016).
- localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali),
- regolarità urbanistica e precedenti edilizi;
- calcolo del contributo;
- tecnici incaricati;
- imprese esecutrici;
- rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispetto dei diritti di terzi;
- rispetto della normativa sulla privacy.
SCIA – Relazione tecnica di asseverazione
Il progettista deve rendere una serie di dichiarazioni e attestazioni già inserite nella seconda parte del modello che costituisce il “Rapporto Tecnico di Attestazione” della SCIA. In qualità di tecnico attestante, il progettista riconosce di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Consapevole che le false dichiarazioni, la falsificazione di atti e l’utilizzo di documenti falsificati comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e quelle previste dall’articolo 19, comma 6, della Legge n. 241/1990, il progettista, sotto la propria responsabilità, rende le seguenti dichiarazioni:
- tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere:
- interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell’edificio (Attività n. 4, Tabella A, Sez. II del D.Lgs. 222/2016, art. 22 comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001);
- interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio (Attività n. 6, Tabella A, Sez. I del D.Lgs. 222/2016, art. 22 comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001);
- interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad esclusione dei casi di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Attività n. 7, Tabella A, Sez. II del D.Lgs. 222/2016, art. 22 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001);
- varianti in corso d’opera a permessi di costruire, di cui all’articolo 22, commi 2 e 2-bis del D.P.R. 380/2001, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, che non modificano la categoria edilizia e non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire o che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali (Attività n. 35 e n. 36, Tabella A, Sez. II del D.Lgs. 222/2016);
- sanatoria dell’intervento realizzato, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione, i sensi dell’articolo 37, comma 4 del D.P.R. 380/2001 (Attività n. 41, Tabella A, Sez. II del D.Lgs. 222/2016).
- descrizione dei lavori da eseguire;
- dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento (volume, superficie e numero di piani);
- strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia;
- superamento delle barriere architettoniche;
- sicurezza degli impianti;
- contenimento dei consumi energetici.
Ulteriori informazioni
Il tecnico effettua, inoltre, altre segnalazioni/comunicazioni, relative a:
- tutela dall’inquinamento acustico;
- produzione di materiali di risulta;
- prevenzione incendi;
- amianto;
- conformità igienico-sanitaria;
- interventi strutturali e/o in zona sismica.
Sono previste, poi, tutta una serie di dichiarazioni in merito all’eventuale autorizzazione paesaggistica, ossia alla:
- tutela ecologica (vincolo idrogeologico, vincolo idraulico, rete “Natura 2000” e valutazione d’incidenza, fascia di rispetto cimiteriale, aree a rischio di incidente rilevante, ecc.)
- tutela funzionale (eventuale presenza di vincoli stradali o ferroviari, elettrodotti, gasdotti, ecc.)
Il tecnico, dunque, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90, assevera la conformità delle opere, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, a:
- strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati;
- Regolamento edilizio comunale;
- Codice della strada;
- Codice civile.
Assevera inoltre che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia.
Il modello riporta poi un quadro riepilogativo di tutta la documentazione allegata alla SCIA e la richiesta di acquisizione di atti di assenso (SCIA condizionata).
Infine, occorre specificare i vari soggetti coinvolti:
- altri titolari;
- tecnici incaricati:
- progettista delle opere architettoniche;
- direttore dei lavori delle opere architettoniche;
- progettista delle opere strutturali;
- direttore dei lavori delle opere strutturali;
- altri tecnici incaricati;
- dati sulle imprese esecutrici.
Costi SCIA edilizia
Il costo per la presentazione della SCIA, che prevede documentazione tecnica e certificazione da parte di un professionista, dipende da diversi fattori come la tipologia dell’intervento previsto e le attività tecniche richieste (relazioni, calcoli, certificazioni, ecc.). I costi aggiuntivi oltre alla presentazione della SCIA possono includere: tasse comunali, che variano a seconda del comune per l’elaborazione e l’approvazione; bolli e tasse aggiuntive che potrebbero essere richieste; e l’onorario del professionista, che può variare a seconda della complessità del caso e copre la consulenza e la preparazione della domanda da parte di un professionista qualificato come un ingegnere o un architetto. Per calcolare con precisione gli onorari dei professionisti è possibile utilizzare software pensati per un calcolo preciso dei compensi in base alla tipologia di intervento.
Sanzioni per mancata SCIA
La mancata presentazione della SCIA comporta innanzitutto sanzioni amministrative pecuniarie, senza sanzioni penali, a meno che non si costituisca una vera e propria violazione edilizia tale da richiedere il permesso di costruire.
Le sanzioni per la mancanza della SCIA o per le deviazioni dalla stessa sono specificate nell’articolo 37 del D.P.R. 380/2001, che prevede sanzioni pari al doppio dell’aumento del valore di mercato dell’immobile dovuto agli interventi, con un minimo di 516 euro.
Inoltre, si applicano sanzioni nel caso in cui i lavori relativi alla SCIA siano già iniziati o terminati.
Nello specifico:
- Se i lavori sono iniziati è possibile presentare una SCIA tardiva con penalità.
- Se i lavori saranno ultimati si potrà presentare la SCIA risarcitoria, con sanzioni che vanno da 516 euro a 5.164 euro.
Attenzione
Con il D.L. 69/2024, decreto salva casa, e successivi emendamenti, all’art. 37 cambia l’importo delle sanzioni con la modifica del comma 1. Nello specifico, per la realizzazione di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, la sanzione pecuniaria passa dal doppio al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e non inferiore a 1.032 euro. Inoltre, il rilascio della SCIA in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, calcolato dall’Agenzia delle Entrate. Questa sanzione si applica come previsto dall’articolo 37 del D.P.R. 380/2001.
L’importo della sanzione, determinato dal responsabile del procedimento, deve essere compreso tra 1.032 euro e 10.328 euro.
Se l’intervento risulta conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della richiesta di sanatoria, la sanzione va da 516 euro a 5.164 euro.
In caso di accertata compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio, la sanzione pecuniaria viene stabilita sulla base di una perizia di stima, corrispondente al maggiore tra il danno arrecato e il profitto ottenuto.
Se la domanda di sanatoria o di compatibilità paesaggistica viene respinta, si applica la sanzione demolitoria prevista dall’articolo 167, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Qual è la differenza tra SCIA e permesso di costruire?
La principale differenza tra la SCIA e il permesso di costruire risiede nella tipologia di progetti che ciascuna copre. Come noto la SCIA è richiesta per interventi di manutenzione straordinaria di parti strutturali o di facciata, conservazione e restauro di parti strutturali, ristrutturazioni edilizie e modifiche di licenze edilizie che non alterino parametri urbanistici, volumetrie o d’uso. La concessione edilizia è invece necessaria per nuove costruzioni, riqualificazioni urbane, modifiche significative di edifici o d’uso in zone omogenee A, modifiche della forma o del volume di edifici tutelati, demolizioni e ricostruzioni in aree protette con modifiche di forma o facciate o un aumento di volume. Le due pratiche edilizie differiscono anche nella procedura. L’ottenimento della SCIA comporta: l’attestazione da parte del progettista che l’opera proposta è conforme a tutte le normative vigenti; presentazione del progetto e della comunicazione certificata all’amministrazione comunale; e inizio immediato dei lavori. L’iter per il permesso di costruire prevede: la presentazione della richiesta al SUE; comunicazione al responsabile del procedimento e avvio del riesame; formulazione di una proposta di misura; emissione della decisione finale; e comunicazione dell’esito al richiedente.
Qual è la differenza tra CILA e SCIA?
La differenza principale tra CILA e SCIA risiede nella tipologia di lavoro da svolgere. La SCIA è necessaria per interventi di manutenzione straordinaria “pesanti” che alterano la struttura dell’edificio. Se invece i lavori comportano manutenzioni straordinarie di minore entità, allora dovrà essere presentata una CILA.
Inoltre, la CILA costituisce una categoria residuale, applicabile agli interventi non compresi negli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001, che riguardano rispettivamente l’attività edilizia libera, le opere soggette a concessione edilizia e le iniziative edilizie soggette a SCIA

